STATUTO
TITOLO 1Costituzione e finalità
Art. 1‑ Associazione Micologica "Bresadola"
Il Gruppo di Siracusa sorto in Siracusa il 20 gennaio 1988.
Il Gruppo associa i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale. Il Gruppo è retto dalle norme del presente statuto e da quelle contenute nello statuto dell'associazione micologica "Bresadola" a livello nazionale.
La sede legale del Gruppo è in Siracusa e la durata del sodalizio è indefinita. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
Art. 2 ‑ Finalità
Il Gruppo persegue i seguenti fini:
a) promuove una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
b) promuove lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
c) promuove sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
d) raccoglie materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci;
e) collabora e promuove iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità anaIoghe;
f) promuove l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
g) promuove con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.
TITOLO II
I GRUPPI
Art. 3 ‑ Costituzione ‑ struttura e autonomia dei Gruppi
Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.
Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea elegge i Delegati all'Assemblea Nazionale.
Il Consiglio Direttivo del Gruppo elegge il Presidente che assume la rappresentanza legale del Gruppo. Il Consiglio Direttivo del Gruppo osserva e fa osservare le disposizioni del presente Statuto, nonchè dello Statuto nazionale e le deliberazioni dell'Assemblea. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo. Il Gruppo ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonchè potestà di iniziativa.
Art. 4 ‑ Doveri del Gruppo.
Il Gruppo allo scopo di salvaguardare l'unicità dell'Associazione:
a) rispetta il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art. 2;
b) invia alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) promuove l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea dei Delegati Nazionali.
Art. 5 ‑ Rapporti con la Sede centrale.
Ogni iniziativa organizzata dal Gruppo è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità. Il Consiglio Direttivo centrale interviene nei confronti dei Gruppi qualora riscontri iniziative contrastanti con le finalità espresse dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo ha facoità di richiedere copia dei verbali e delle delibere dei Gruppi, nonchè il consuntivo dell'attività svolta.
Ai fini del coordinamento dell’attività dell'Associazione, il Gruppo invia al Consiglio Direttivo
il programma annuale delle attività entro la data stabilita, nonchè la composizione aggiornata degli Organi sociali.
Art. 6 ‑ Scioglimento del Gruppo.
Lo scioglimento del Gruppo, al di fuori del caso previsto dall'art. 21, pùò essere deliberato solo da un'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. In tal caso il patrimonio eventualmente in uso dalla Sede centrale sarà restituito alla stessa, mentre quello del Gruppo sarà destinato, dalla stessa Assemblea che decide lo scioglimento, ad Enti o istituzioni locali che perseguono scopi compatibili con quelli dell'Associazione.
Contro la delibera di scioglimento adottata dall'Assemblea è ammesso ricorso, del Consiglio Direttivo di Gruppo, al Collegio Probiviri entro sessanta giorni. Lo scioglimento del gruppo, oltre il caso previsto dall'art. 21 può essere deliberato dal Consiglio Direttivo centrale qualora vengano a mancare i presupposti indispensabili per il suo funzionamento.
TITOLO III
I Soci
Art. 7 ‑ Iscrizioni
L'iscrizione è aperta a tutti. L'iscrizione può, avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ma in tal caso la qualifica di Socio è assunta da legale rappresentante pro tempore dall'Ente iscritto.
Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci.
Il Socio ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee del proprio Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale.
Il Socio ha il dovere:
a) di versare regolarmente la quota annua sociale;
b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
Art. 9 – Categorie di Soci.
I soci possono essere:
a) ordinari: quelli che versano annualmente la quota sociale;
b) sostenitori: quelli che, oltre alla quota, versano uno speciale contributo in favore del Gruppo.
c) onorari: quelli che in esenzione dal pagamento della quota sociale vengono iscritti per particolari meriti nei, confronti della micologia o dell'Associazione
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi non hanno diritto di voto nè di accedere a cariche sociali.
Art. 10 ‑ Esenzione di responsabilità.
L'atto di iscrizione del Socio comporta espressamente l'esenzione del Gruppo, nonchè dei responsabili, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero manifestarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
Art. 11 ‑ Perdita della qualifica di Socio.
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro la radiazione è permesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica del provvedimento che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con A.R.
TITOLO IV
Organi Sociali
Art. 12 ‑ Organi sociali.
Sono Organi sociali dell'Associazione Micolopica "Bresadola", Gruppo di Siracusa:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Comitato di Studi;
g) il Comitato di Redazione del Gruppo.
ART. 13 ‑ L'Assemblea dei Soci
Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea generale dei Soci. Essa è ordinaria o straordinaria ed è costituita in prima convocazione, con un numero di soci pari alla metà più uno; in seconda convocazione, a distanza di un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea dei soci
a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
b) nomina i Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
c) approva le relazione dei bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) fissa la quota sociale;
e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo, con avviso affisso all'albo o con convocazione inviata al socio contenente l'ordine del giorno, diramato almeno quindici giorni prima della data fissata.
In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/5 dei soci.
ART. 14 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede; coordina le attività del sodalizlo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione; presiede l'Assemblea dei Soci, compie tutte le operazioni relative agli impegni anche finanziari, del gruppo con enti pubblici, nazionali, regionali, locali e con privati, accetta lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo.
Coadiuvato dal Segretario o dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di sodalizio in assenza anche del Vice Presidente.
Art. 15 ‑ Il Consiglio Direttivo.
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo elettivo composto da 7 a 11 membri scelti fra i soci. Essi restano in carica per l'anno sociale e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera su proposta del Presidente su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione affisso all'Albo contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre consiglieri. In caso di urgenza il Presidente poò convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore. Il Consiglic Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta. Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.
Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante della Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e della Assemblea dei soci. Esso svolge attività di indirizzo a promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone le relazioni e i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
b) provvede alla straordinaria amministrazione;
c) predispone le liste elettorali;
d) convoca l'Assemblea dei soci;
e) nomina e revoca il Comitato di Redazione e il Direttore del Notiziario,
f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico Nazionale;
g) approva i regolamenti del Comitato di Studio e del Comitato di Redazione;
h) nomina Commissari o Comitati permanenti o temporanei e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere della Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surrga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere da lui sostituito. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.
I consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati da Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
Il Segretario ‑ Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Collegio Direttivo e delle Assemblee generali, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un vice segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ‑ Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria della quale è responsabile
sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il Conto Consuntivo da sottoporre alle deliberazioni della Assemblea generale previo esame del Consiglio Direttivo.
Art. 16 ‑ Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi che restano in carica per l'anno sociale e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Revisori del Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell'Associazione; deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'assemblea dei soci.
Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore da lui sostituito.
Art. 17‑ Il Collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri i quali non possono rivestire cariche nella Associazione. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei soci. I membri durano in carica per l'anno sociale e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
Il collecio dei Probiviri dopo aver esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide sulle controversie fra organi dell’Associazione e tra questi e i singoli Soci, decide sui ricorsi dei Soci radiati per deliberazione del Consiglio Direttivo centrale o di Gruppo, e su quelli del Consiglio Direttivo di Gruppo avverso lo scioglimento del gruppo; decide sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincoIanti. Solo il provvedimento di scioglimento del Gruppo è appellabile all'Assemblea dei Delegati.
Art. 18 ‑ Il Comitato di Studi
Il comitato di Studi assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo conferisce la qualifica a membro del Comitato di Studi.
Art.‑19 ‑ Il Comitato di Redazione
Il Comitato di Redazione è strumento operativo al servizio dell'Associazione, all'indirizzo della quale deve adeguarsi, agendo in armonia con il Consiglio direttivo. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 20 - Provvedimenti disciplinari contro i Soci
A carico dei soci possono essere presi dal Consiglio Direutivo di Gruppo i seguenti provvedimenti:
a) censura
b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno
c) radiazione
Tali provvedimenti devono essere motivati e assunti solo dopo aver consentito al Socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo.
Avverso il provvedimento di radiazione ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni
dalla comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Anno sociale
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
Art. 22‑ Gratuità delle cariche
Tutte le cariche e gli incarichi assoociativi sono gratuiti. E'ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze per necessità di rappresentanza o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.
Art. 23 ‑PATRIMONIO DEL GRUPPO
Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva
ART. 24 ‑ Norme elettorali
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di una lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati. A tal fine le candidature, firmate per accettazione devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
Possono essere candidati tutti i soci in regola e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.
Art. 25 – Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di 2/3 dei votanti. Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei soci e devono
essere affisse all'Albo almeno venti giorni prima dell'Assemblea dei Soci.
Art. 26 ‑ Regolamento
La compilazione dell'eventuale Regolamento per la attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
Art. 27 ‑ Scioglimento del Gruppo
Lo scioglimento del gruppo può essere deliberato solo da due Assemblee straordinarie dei soci appositamente convocate e consecutive, tenute a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra, e col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Per la validità di tali Assemblee deve essere presente la metà più uno dei soci. Non è ammessa in tali Assemblee la votazione per delega. La convocazione di tali Assemblee deve avvenire con un anticipo di almeno sessanta giorni.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì la devoluzione del patrimonio ad Enti od istituzioni che abbiano finalità compatibili con quelle dell'Associazione. E’ in ogni caso esclusa la ripartizione fra i Soci.
Art. 28 ‑ Norme Transitorie.
Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. Gli Organi sociali restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci da tenersi entro il 31 dicembre 1989. A carico del Gruppo possono essere presi dal Consiglio Direttivo Centrale i seguenti provvedimenti:
a) Censura.
b) Scioglimento.
Tali provvedimenti devono essere motivati e assunti solo dopo aver consentito al Gruppo di formulare per iscritto le proprie controdeduzioni. Contro il provvedimento di scioglimento é ammesso, ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata A.R.